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tribunale-generica-aula44Riceviamo e pubblichiamo:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2013, proposto da:

Bonfanti Rosario e Di Vincenzo Salvatore, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Falzone, con domicilio eletto in Palermo, via Villaermosa n. 18, presso lo studio dell’avv. Eros Badalucco;

contro

– il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Carbonaro, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Largo Primavera n. 14;

nei confronti di

– l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

La Galia Daniela, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza commissariale n. 3 del 28.03.2013 del Comune di Palma di Montechiaro, nella parte in cui il Commissario Straordinario: 1) ha ordinato anche ai Sig.ri Rosario Bonfanti e Salvatore Di Vincenzo (odierni ricorrenti) di provvedere in solido con la Sig.ra Daniela La Galia allo smaltimento per incenerimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 – di un cospicuo numero di carcasse di pecore in precedenza smaltite per infossamento in un’area comunale, nonché alla bonifica e ripristino ambientale del sito, avendo cura di avvertire preventivamente il Comando Carabinieri N.A.S. di Palermo; 2) nonché nella parte in cui ha disposto, anche nei confronti degli odierni ricorrenti, la sanzione di cui all’art. 255, comma 1, del D.lvo 152/2006 e nella parte in cui ha applicato, ex art. 16 L. 689/81, la sanzione di € 600.00 a ciascuno dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palma di Montechiaro, con le relative deduzioni difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore il primo referendario Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2013 i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

– ad una sommaria cognizione, le censure articolate nel ricorso presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, in particolare, alla dedotta violazione del principio del contraddittorio ex art. 192 d. lgs. n. 152/2006; nonché, alla insussistenza dei presupposti per l’individuazione dei ricorrenti come responsabili, in proprio, delle violazioni ambientali, attesa l’inapplicabilità dell’art. 5 della l. n. 231/2001 agli enti pubblici territoriali (v. art. 1, comma 3);

Ritenuto, pertanto, che:

– va accolta l’istanza cautelare proposta;

– va fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito;

– avuto riguardo agli specifici profili della controversia, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti costituite; mentre, allo stato attuale, nulla deve statuirsi nei riguardi di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato.

Fissa per la trattazione del ricorso nel merito la prima udienza pubblica del mese di giugno 2014, ore di rito, come da emanando calendario.

Spese compensate tra le parti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.