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Rifiuti, Violetta Callea: “Il commissario straordinario sospenda l’emissione delle bolletta Tari e la sgravi dell’importo corrispondente ai giorni di interruzione del pubblico servizio”

Nel caso di disservizi di enorme gravità, notori ed eclatanti, che tutti i cittadini conoscono e patiscono per visione diretta, cognizione ed esperienza in prima persona (notoria non egent probatione), la legge prevede la sospensione della Tari.
L’art. 59 co. 4 e 6 del dlgs n. 507 del 1993, istitutivo del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, per carente frequenza della raccolta ad esempio, il tributo possa essere ridotto. Nel caso Licata, addirittura si tratta di interruzione del servizio di raccolta cui abbiamo assistito a più riprese da due mesi a questa parte, in cui il mancato svolgimento del servizio si protrae ancora oggi determinando una situazione di danno/pericolo alle persone e all’ambiente.
L’art. 23 comma 9 del vigente regolamento Tari (così come emendato dalla sottoscritta e dal suo gruppo consiliare tre anni fa), prevede l’esenzione totale del tributo per i giorni di mancato espletamento del servizio.
Pertanto invito il Commissario straordinario di Licata intanto a sospendere l’emissione della bolletta a saldo della Tari, poiché i pericoli per la salute pubblica sono fin troppo evidenti, provvedendo altresì a rideterminare la tassa – attraverso gli uffici competenti- sgravandola dell’importo corrispondente ai giorni di interruzione del pubblico servizio.
Violetta Callea