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20151226103115-Ceva-il-sindaco-vieta-i-petardi-ed-i-botti-di-Capodanno_articleimageAllo scopo di limitare al massimo fenomeni di rischio per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e il decoro ambientale, ed evitare che il comportamento di pochi incivili possa rovinare la festa, il Sindaco Angelo Cambiano, con propria ordinanza n° 87 del 17 dicembre 2016, ha disposto il “Divieto di uso petardi e altri giochi pirotecnici sul territorio e di impiego e vendita di contenitori in vetro per bevande nella notte tra il 31 dicembre 2016 e l’uno gennaio 2017”.

In particolare:

è fatto divieto dalle ore 8,00 del 31 dicembre 2016 alle ore 8,00 dell’1 gennaio 2017 ai detentori di materiale pirotecnico di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e altri giochi pirotecnici in luoghi pubblici o di uso pubblico, in luoghi privati prospicienti su aree pubbliche ed anche ricadenti in aree urbanizzate, fatte salve le eventuali autorizzazioni già concesse in forza di vigenti disposizioni di legge;

è fatto divieto a partire dalle ore 18 del 31 dicembre 2016 e sino alle ore 8 del 1° gennaio 2017, la vendita per asporto e la  somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori in vetro da parte dei pubblici esercizi   di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali, nelle aree pubbliche maggiormente frequentate o interessate dalle manifestazioni del 31 dicembre 2016 e, nello specifico, da parte: delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; dai circoli privati; delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande; delle attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria oltre le ore 22; degli operatori del commercio su area pubblica; ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;

autorizzare la somministrazione e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all’interno del locale e non già: sulle proprie pertinenze esterne private; sulle pertinenze esterne su suolo pubblico, anche se debitamente autorizzate ed attrezzate con pedane, gazebo e simili. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico il divieto di cui sopra, mediante idonea cartellonistica.

Resta ferma, per le attività autorizzate, si legge ancora nell’ordinanza la facoltà di vendere per asporto le bevande in brick e/o in lattine.