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La Capitaneria di Porto diretta dal Tenente di vascello Piergiorgio Luminari ha emesso un’ordinanza che disciplina le operazione di sbarco e trasbordo del Tonno rosso nel Circondario Marittimo di Licata.

Ogni Ordinanza, precedentemente emanata, in materia di sbarco e trasbordo di Tonno Rosso, dall’ Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, è abrogata.

Il provvedimento prevede che:

Nell’ambito del Circondario Marittimo di Licata lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso è consentito esclusivamente presso la Banchina Commerciale o la Banchina Marinai d’Italia del porto di Licata:
– Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00,(con sbarco o trasbordo che devono avvenire improrogabilmente entro le ore 14.00);
– Martedì e Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.30,(con sbarco o trasbordo che devono avvenire improrogabilmente entro le ore 17.30);

Sabato, Domenica e giorni festivi esclusi.
La suddetta assegnazione delle banchine non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso in qualsiasi altro approdo ricadente nel Circondario Marittimo di Licata.

Il Comandante di una nave da pesca comunitaria o un suo rappresentante che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso, in quanto, assegnataria di propria quota, oppure quale cattura accessoria che intenda sbarcare tali tonni nel porto di Licata, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, la richiesta d’approdo, con qualsiasi mezzo, almeno 24 ore (ventiquattro) prima del previsto ingresso nel porto di Licata, (ex art. 52 del
Regolamento del porto di Licata, approvato con Ordinanza n. 04/2012), ed in aggiunta effettuare obbligatoriamente una pre notifica per lo sbarco del tonno rosso almeno 4 (quattro) ore prima dell’ ingresso in porto.

Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del
prodotto e qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.
E’ fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto in banchina.
Al termine dello sbarco/trasbordo, a cura dei comandanti delle unità interessate, dovrà essere assicurata l’accurata pulizia della banchina utilizzata per le operazioni.