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depuratore di LicataAllo scopo di fare piena chiarezza sulle problematiche inerenti il depuratore comunale, di seguito si riporta una lunga nota, a firma del vice sindaco, Angelo Cambiano, indirizzata agli organi di stampa: “Prima di affrontare ed analizzare l’argomento Depuratore Comunale di C.da Ripellino,  si fa presente che non possiamo che non apprendere positivamente quanto promesso in campagna elettorale dal Presidente della regine Siciliana, e contenuto nel disegno di Legge approvato dalla sua giunta. Questa Amministrazione ritiene, infatti, che la gestione e la proprietà dell’acqua debbano essere in mano pubblica, in ragione anche dell’esito referendiario del 2011, che ha disposto il fondamentale principio che l’acqua è patrimonio pubblico e che la gestione della stessa non può non tenere conto di questo assunto fondamentale, per la collettività amministrata.  Si vuole anche dare seguito agli interventi pubblicati dalla politica locale e dalle  dichiarazioni rese in diverse occasioni relativamente alla problematica riguardante il depuratore angelo cambianocomunale, il suo malfunzionamento, l’ipotesi di inquinamento ambientale, e le irregolarità rilevate dall’ARPA e dagli altri organi di controllo. Anzitutto occorre premettere, che le specifiche competenze  previste dalla vigente normativa relativamente alla materia degli scarichi delle pubbliche  fognature e  dei processi di depurazione, tematiche più in generale riconducibili al più ampio  sistema del “servizio idrico integrato”,   non sono di competenza comunale, né per gli aspetti della vigilanza, controllo e  sanzionatorio ex art. 135 del DLgs 152/06 (1) né per gli aspetti gestionali ex art. 150 comma 4 del DLgs 152/06  (2)( Ente Gestore,“Girgenti Acque”). Ciononostante, fin dall’insediamento,  questa Amministrazione ha attentamente verificato tutti gli aspetti connessi con il primario interesse dell’Ente per la tutela dell’ambiente, dell’igiene, della sanità  e della  pubblica incolumità,  aspetti che  coinvolgono più direttamente  la competenza Sindacale ex artt. 13 e 23 della L. 833/78, art. 117 del D.Lgs. 112/98 e  artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00, quale Autorità Sanitaria Locale o  Ufficiale di Governo,  sollecitando tutti gli organi che hanno competenze sulla questione per  verificare qualsiasi  aspetto sia amministrativo che penale,  che potesse assumere rilievo. In tale contesto di competenza, previo l’acquisizione di 2014-04-15 10.20.19atti e conosciuti gli esiti degli accertamenti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente,  si è  potuto accertare: Che l’autorizzazione allo scarico della Pubblica Fognatura è scaduta da svariati anni; Che la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico è stata rigettata dalla Regione stante il recapito dello stesso alla foce del Fiume Salso, in violazione degli artt. 6 e 10 della L.R. 27/86; La mancanza di misuratori di portata  e di pozzetti di prelievo; La mancanza della condotta sottomarina con gli obblighi da essa derivanti; Relativamente  ai campionamenti del 3/4/14, il superamento dei limiti  della tabella 1   e 3  D.lgs. 163/06 per i parametri “ Materiali in sospensione” B.O.D. 5, C.O.D. Azoto ammoniacali. Per dette violazioni, gli organi preposti (ARPA, Capitaneria di Porto, Comando VVUU, Provincia Regionale etc) hanno intrapreso le iniziative sanzionatorie previste dalla norma, sia Amministrative che Penali.  Più volte sollecitato da questo Comune, l’Ente Gestore “Girgenti Acque”, ha evidenziato che è stata  richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, che sono in corso impegnativi lavori di ristrutturazione degli impianti, e che lo sversamento di fanghi del 4-5/4/2014 è stato causato da “ un episodico e momentaneo guasto del carroponte del sedimentatore finale, lato terra, avvenuto in  concomitanza  ad un significativo evento meteorico”. E’ evidente che questo Comune non può appropriarsi di competenze di vigilanza, controllo, o sanzionatorie  che la legge pone a carico di altri soggetti, né sostituirsi impropriamente ad organi di gestione. Può però  garantire come ha fatto e come continuerà a fare,  tutta l’attenzione possibile per individuare, segnalare e sollecitare qualunque necessario adempimento a chiunque di competenza, che garantisca il rispetto della norma  e la tutela dell’ambiente e dei cittadini, riservandosi in ogni caso,  se ritenuto necessario, di richiedere un intervento sostitutivo ex art. 152 del DLgs 152/06.  Va infine chiarito che, sebbene di certo effetto politico-mediatico, l’eventualità, costituita dalla fuorviante informazione a cura di partiti politici locali, sulla possibilità che questa Amministrazione possa  reclamare  al soggetto gestore di non richiedere  ai cittadini la tariffa per il servizio idrico integrato a causa del  mancato funzionamento del depuratore, è espressamente  esclusa  dall’art. 155 del D.Lgs. 152/06.