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256542_4220378_FPV020_363_14955373_mediumCon un’ordinanza sindacale, firmata dal Vice Sindaco e assessore alla Polizia Municipale Angelo Cambiano, in assenza del sindaco perché impegnato fuori sede, è stata disposta un’ordinanza con la quale sono vietate in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, le attività ed i comportamenti degenerativi e di degrado delle condizioni di decoro, di estetica e vivibilità urbana quali: abbandono per terra di carte, gomme da masticare, pacchetti, cellofan e mozziconi di sigarette o simili, lattine, bottiglie, generi ed oggetti vari, depositi impropri di oggetti, incuria nella tenuta dei luoghi. Inoltre, a tutti i titolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande e non quali, a titolo esemplificativo, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi di pubblico trattenimento e/o svago, sale da gioco, cinema, teatri, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari), ed ai venditori ambulanti di prodotti alimentari e non, che operano nel territorio comunale , è fatto obbligo di allocare, sulle aree di loro pertinenza e negli orari di apertura, appositi contenitori per il recupero dei rifiuti quali: carta, bottiglie, bicchieri tovaglioli ecc… ove non siano già presenti, nonché idonei raccoglitori di mozziconi di sigarette ( vasi o simili contenenti sabbia o altro materiale adatto allo scopo ). Qualora l’esercente dovesse trasgredire reiteratamente gli obblighi indicati e, comunque, dovesse essere sanzionato per almeno tre volte per la violazione della presente ordinanza a norma del vigente regolamento di p.m., verrà applicata la sospensione dell’autorizzazione amministrativa da un minimo di 10 giorni ad un massimo di giorni 30 ai sensi dell’art. 12 del regolamento di polizia urbana. Al fine di consentire agli esercenti di adeguarsi a quanto previsto, la presente ordinanza produrrà efficacia, in ordine al sistema sanzionatorio, a decorrere dal 7° giorno successivo alla data di pubblicazione.