Una recente sentenza depositata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana in data 3 giugno 2026  ha affermato un importate principio su una questione cruciale ossia la valutazione dei titoli

Il CGA, infatti, ha rilevato che il merito è una questione di qualità e coerenza, non una mera sommatoria numerica.

Il caso riguardava un ricorso per un posto di Ricercatore in Geografia presso il Dipartimento Culture e Società dellUniversità degli Studi di Palermo. Un candidato aveva impugnato gli esiti del concorso che aveva decretato la vittoria di un’altra concorrente

La vincitrice del concorso si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il TAR Palermo ha respinto il ricorso e il candidato sconfitto hapresentato appello al CGA.

Con l’appello è stato sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio analitico, singolo e differenziato per ogni titolo presentato, anziché procedere a un voto complessivo e cumulativo per categorie (come attività didattica, ricerca o convegni).

In sostanza, si chiedeva che il punteggio finale fosse il risultato matematico di una somma di addendi.

Anche innanzi al CGA si è costituita la candidata risultata vincitrice della procedura con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto

Il CGA Sicilia ha respinto lappello su tutta la linea, confermando la decisione del TAR

Il Giudice Amministrativo ha affermato che le commissioni sono chiamate a esprimere un giudizio complessivo, sintetico, unitario e globale sulle categorie dei titoli. Non cè alcun obbligo di spacchettare il voto su ogni singolo attestato, a patto che il percorso logico che ha portato al punteggio finale sia chiaro ed esaustivo. Pretendere il contrario significherebbe produrre un inutile aggravio burocratico e rendere i concorsi ingestibili.

La Commissione non può limitarsi a una rilevazione quantitativa dei titolo presentati dai candidati, dovendo di contro valutare il pregio intrinseco e la significatività della carriera dei candidati.

La decisione si inserisce in un solco giurisprudenziale ben preciso, che punta a tutelare lampia discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici. Il giudice amministrativo può intervenire e annullare un concorso solo in presenza di errori macroscopici, travisamenti evidenti dei fatti o palesi illogicità. Quando i criteri di massima sono prefissati e coerenti, il voto numerico finale sintetizza già in se stesso la motivazione scientifica.

Per effetto della sentenza la vincitrice della procedura potrà continuare ad espletare il proprio incarico di ricercatore presso lUniversità di Palermo.