Nel caso specifico mancano: il parere della Sopraintendenza BB.CC.AA competente per territorio in virtù della presenza certificata del Comune di Licata – con nota dell’area tecnica n. 260/12 del 12.11.2012- di particelle di terreno sottoposte a vincolo paesaggistico ed a tutte le norme di tutela contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 peraltro riscontrato anche nella carta dei vincoli di cui alla Tav. 5; copia degli atti di pubblicazione ex art. 11 del DPR 327/01 e stralcio di uno o più quotidiani a diffusione Nazionale e locale; attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuta regolare pubblicazione effettuata una volta decorsi i termini di legge ( 30 giorni dalla data delle pubblicazioni effettuate) e riportante l’elenco delle osservazioni presentate; nulla osta e/o pareri da acquisire dagli enti interessati alla realizzazione dell’infrastruttura ENAC ed ANAS quest’ultimo in relazione agli innesti di previsione della nuova viabilità di progetto sulla strada statale,
Infine si legge così come rilevato dai contenuti del parere di perfettibilità ambientale reso dal servizio VAS/VIA di questo Assessorato, con nota prot. 27315 del 20/04/2010: “si appalesa necessario acquisire preliminarmente il parere di competenza del Dip. Territorio ed Ambiente nell’ambito della procedura della valutazione d’impatto Ambientale sulla
Alla stessa maniera il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in particolare la Direzione per gli aeroporti ed il trasporto aereo DIVISIONE 4, aveva esposto con lettera del 18.07.2012 grandi perplessità in merito alla possibilità di raggiungere un equilibrio economico finanziario per la realizzazione e gestione dell’aeroporto, oltre a ribadire che “ la proposta di Piano Nazionale degli aeroporti, presentata dall’ ENAC, che anche la relazione effettuata da questa Direzione su detto Piano non prevede, attualmente, un’ipotesi di realizzazione di un aeroporto nella Provincia di Agrigento”.
A tale proposito si ricorda che l’art. 6 comma 9 del D. Lgs 211/2008 attribuisce alla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo competenze esclusive per la programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, la valutazione dei piani d’investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, a questo va aggiunto che l’art. 702 del codice della Navigazione attribuisce esclusivamente all’ENAC l’approvazione di progetti di costruzione di aeroporti; questo significa che il mancato inserimento dell’opera nella programmazione Nazionale non garantisce né il riconoscimento dell’importanza strategica dall’Aeroporto, né la possibilità di conseguire contributi pubblici Nazionali e Comunitari (il tutto lo si evince anche dallo studio economico finanziario per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento redatto dalla KPMG).
Tutto ciò premesso e ritenuto Voglia la Provincia, vista la mancanza di interesse pubblico a eseguire l’ opera aeroportuale di cui si parla e la mancanza nel procedimento amministrativo di documentazione essenziale, comunicare alla Regione Siciliana di cessare ogni iniziativa volta a porre dei vincoli urbanistici inutili per terreni agricoli di grande importanza, e rinunciare all’iniziativa fantomatica di un’ infrastruttura aeroportuale nel territorio di Licata (AG), e pertanto non variare lo strumento urbanistico del Comune di Licata.
L’autorizzazione di un progetto per un’opera che mai si realizzerà, per i motivi prima esposti, comporterebbe inoltre un’inutile variante allo strumento urbanistico con l’imposizione di vincoli o procedura finalizzata al vincolo, che provocherebbe enormi danni, peraltro senza motivo, sia dal punto di vista urbanistico, sia dal punto di vista commerciale ai terreni della piana di Licata che sono utilizzati per la coltivazione di orticole pregiate in serra ed in pieno campo.
Terreni aeroportuali, Bennici: “Si rimuovano i vincoli”
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