“Il Presidente del T.A.R. Sicilia – Palermo, con Decreto n. 456/2026 del 18 luglio 2026, ha sospeso in via durgenza la Determinazione Dirigenziale n. 1883/2026 con cui il Comune di Licata aveva illegittimamente disposto il divieto di prosecuzione dellattività artigianale”.

E’ quanto scrivono in una nota gli avvocati Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja.

“La società ricorrente che è unattività storica nel settore della lavorazione di marmi e piastrelle, assistita dagli Avvocati Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, ha ottenuto unaltra vittoria contro il Comune di Licata.

Questa volta ad essere stata dichiarata illegittima è stata la Determinazione Dirigenziale n.1883 del 16 luglio 2026 che aveva disposto il divieto immediato di prosecuzione dellattività, contestando asserite irregolarità edilizie relative a manufatti insistenti sullarea.

Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, dott.ssa Federica Cabrini, con Decreto Presidenziale n. 00456/2026 del 18 luglio 2026 (R.G. 1605/2026), ha integralmente accolto listanza cautelare monocratica presentata dalla società, disponendo la sospensione immediata dellefficacia della Determinazione Dirigenziale n. 1883/2026 del Comune di Licata e rinviando lesame alludienza collegiale del 10 settembre 2026.

La vicenda, alla luce dei fatti, mette in luce una condotta del Comune di Licata deprecabile sotto ogni profilo. Dapprima, lamministrazione comunale ha percepito per oltre trentanni i canoni di locazione dellimmobile da essa stessa concesso, senza mai sollevare alcuna questione di conformità edilizia; poi, in modo del tutto incoerente con tale condotta, ha tentato di imputare alla società ricorrente irregolarità riferite a un patrimonio edilizio di esclusiva proprietà comunale.

In secondo luogo, il procedimento amministrativo è stato condotto in violazione delle più elementari garanzie partecipative: la memoria difensiva depositata dalla società è stata deliberatamente ignorata, e il provvedimento di chiusura è stato adottato con una discutibile attestazione di assenza di osservazioni.

In terzo luogo — e con ancor maggiore gravità — il Comune ha emanato il divieto di prosecuzione dellattività in palese violazione di una misura cautelare già disposta dal CGARS”.

Queste le dichiarazioni dei legali Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, in una nota congiunta: “La decisione del T.A.R. Sicilia conferma quanto denunciato sin dallinizio: il Comune di Licata ha adottato un provvedimento illegittimo, ignorando le osservazioni della società, violando una sospensiva del CGARS già in essere e imputando alla nostra assistita responsabilità che ad oggi  non le sono state addebitate.  Confidiamo che alludienza del 10 settembre 2026 il Collegio confermi la sospensiva e, nel merito, il giudice annulli definitivamente il provvedimento di chiusura”.