Annunciamo sin d’ora che siamo favorevoli alla trasmissione di tutti gli atti alla Procura generale della Corte dei Conti per verificare ed accertare eventuali responsabilità, anche in capo a quei consiglieri comunali che nel 2016 revocarono la delibera per la gestione in house dei rifiuti nonostante il parere negativo dei revisori dei conti.
Accogliamo dunque con piacere l’intervento anche se tardivo, del deputato regionale licatese che da più di un anno rappresenta il territorio con l’auspicio che alle parole seguano i fatti, giusto che già ricordiamo analogo intervento nel mese di marzo del 2018.
Non è comprensibile la motivazione per la quale il sindaco Galanti vuole ritirare il ricorso al TAR presentato il 20 Maggio del 2017.
La vicenda relativa ai rifiuti presenta una “storia complessa” che cerchiamo di ripercorrere. Il primo atto in ossequio alla normativa regionale del 2010 è riconducibile all’amministrazione Balsamo, allorquando il consiglio comunale all’unanimità votò favorevolmente la delibera per gestire in house i rifiuti.
Insediatasi, l’amministrazione Cambiano, tale delibera fu ri-votata dal Consiglio Comunale per potere superare un vizio di forma rilevato nella votazione consiliare del 2014.
Il comune di Licata, a questo punto, avviò l’iter per avviare la gestione in house, come previsto dalla Legge regionale e definì il piano di intervento approvato successivamente dall’Assessorato regionale ai rifiuti. A distanza di qualche mese l’opposizione d’allora chiese il ritiro della delibera approvata decidendo di votare per l’esternalizzazione del servizio, nonostante un parere contrario da parte degli uffici finanziari e dei Revisori dei Conti, i quali hanno affermato per iscritto che la gestione dei rifiuti in house, avrebbe permesso al comune di Licata di risparmiare circa 900.000 euro l’anno. Tesi dedotta anche dal piano economico finanziario redatto dall’Ing. Lumera.
Dopo qualche mese il presidente della regione intervenne con l’Ordinanza n. 6/rif del 07/06/2016, mediante la quale riportò le competenze dell’affidamento dei servizi ed anche delle scelte delle modalità gestionali in capo alle SRR, per tutti i comuni che non avevano ancora avviato e completato le procedure amministrative.
Tutto ciò comportò un’ulteriore differenziazione tra i comuni che, entro il 15 luglio 2016, avevano già avviato le procedure e affidato i servizi, anche con costituzione di società in house e tra quelli che, pur avendo avviato l’iter per l’affidamento dei servizi, tra questi il comune di Licata.
Nell’interesse dei cittadini licatesi, l’amministrazione Cambiano presentò ricorso al TAR avverso una delibera della società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti Agrigento Est.
Tale delibera del 28 novembre 2016 prevedeva: “di procedere con affidamento del servizio rifiuti mediante esternalizzazione con gara pubblica a ditte terze”.
Il ricorso presentato, contesta ipotesi di illegittimità sulla procedura con cui l’SRR decise di scegliere la modalità del servizio, in quanto la scelta deliberata dagli enti in sede di affidamento del servizio, nonché l’SRR, non fu supportata dalla relazione ex art.34 L.n. 221 del 17/12/12 obbligatoria per legge prima di decidere l’house o l’esternalizzazione.
L’unica relazione esistente al momento della decisione della SRR era quella che riteneva più economica la gestione in house e l’ulteriore relazione ex art.34 che invece riteneva più economica l’esternalizzazione del servizio fu redatta dopo la deliberazione dell’SRR, da un soggetto non abilitato a redigerla e incompatibile per il ruolo che svolge, nonché il presidente della SRR, e senza aver esplicitato i presupposti tecnici, economici e finanziari.
Il ricorso al TAR tende a tutelare gli interessi legittimi, ritirarlo significa rinunciare a farlo.
Melania D’Orsi, Vincenzo Carità, Jenna Ortega – Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle