LOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Agrigento, nell’agosto 2024, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di ununità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nellarea deifunzionari – profilo professionale amministrativo.

Il bando prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare la padronanza degli argomenti e la capacità di risoluzione delle problematiche connesse alle seguenti materie desame: Elementi di diritto amministrativo”, Organizzazione del lavoro e sistema dei controlli nelle Pubbliche AmministrazionieNormativa Ordinistica”.

All’esito delle prove concorsuali risultava vincitrice una Dott.ssa seguita da un dottore, con uno scarto di due punti.

Il candidato non vincitore, ritenendo non soddisfacente il punteggio ottenuto alla prova orale, ha proposto ricorso al TAR Sicilia – Palermo, chiedendo l’annullamento, previa sospensionedegli atti concorsuali, sostenendo che uno dei tre quesiti sottopostigli durante la prova orale, afferente lo split payment, sarebbe stato formulato in maniera errata, impedendogli di fornire una risposta adeguata. In particolare il ricorrente lamentava che la domanda in questione riguardava un argomento di natura tecnico-tributaria, estraneo alle materie oggetto del bando di concorso.
Nel giudizio si è costituito lOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Agrigento, in persona del presidente pro – tempore dott. Santo Pitruzzella, difeso dallAvvocato Girolamo Rubino, evidenziando l’infondatezza del ricorso proposto e l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della relativa istanza cautelare.

In particolare, lAvv. Rubino ha sottolineato che la domanda oggetto di contestazione, relativa allo split payment, fosse pienamente coerente con il profilo professionale richiesto e con le materie desame, in quanto l’applicazione di tale istituto costituisce un adempimento fondamentale per assicurare il rispetto dei principi di legalità e buon andamento dellazione amministrativa.

Inoltre, il difensore ha evidenziato lassenza dei presupposti per laccoglimento della domanda cautelare, anche in ragione del fatto che il danno lamentato dal ricorrente, essendo di natura esclusivamente economica, sarebbe sempre risarcibile e dunque non irreparabile.                                                                                    Con ordinanza del 6 novembre 2025, condividendo integralmente le argomentazioni dellAvv. Rubino, il TAR Sicilia – Palermo ha ritenuto che le questioni relative allo split payment attengano alle modalità di pagamento dei creditori dellAmministrazione e, pertanto, non possano considerarsi estranee alla materia dell’ “organizzazione del lavoro”, prevista tra gli argomenti oggetto desame e, conseguentemente, ha respinto la domanda cautelare.

Pertanto, per effetto della suddetta ordinanza, la graduatoria finale del concorso pubblico indetto dallOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Agrigento è rimasta efficace, e la vincitrice del servizio resterà in servizio presso l’Ordine.