Pubblicità

Oneri di urbanizzazione del Porto turistico Marina di Cala del Sole, il consiglio direttivo dell’associazione A Testa Alta dice la sua con un documento che pubblichiamo nella sua versione integrale.

Lo scorso 31 dicembre il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) si è pronunciato in merito alla querelle che vedeva contrapposti il Comune di Licata e la società Iniziative Immobiliari. La sentenza, dopo un lungo e articolato iter processuale, chiude la spinosa vicenda degli oneri di concessione per gli interventi edilizi compresi nel porto turistico “Marina di Cala del Sole” di Licata; e la chiude almeno sotto il profilo strettamente amministrativo, visto che la questione ha avuto risvolti in sede penale che sono tuttora aperti presso la Corte di Appello. In primo grado, al Tar di Palermo, era uscita vincitrice la società Iniziative Immobiliari, che si era opposta alla richiesta di pagamento degli oneri, avanzata nel 2012 dall’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Angelo Graci (per circa cinque milioni di euro, oltre interessi), attivatasi per adeguare la concessione edilizia — rilasciata nel 2006 a “titolo gratuito” sull’assunto che si trattasse di “attrezzature d’interesse pubblico” — a quanto statuito in un parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana che si era espresso nel 2011 in senso contrario alla tesi dell’esonero degli oneri concessori. Il Tar, tuttavia, non era entrato nel merito della questione, ma si era limitato a sancire che gli atti comunali andavano annullati perché viziati da incompetenza. In sostanza, per il Tar, il dirigente dei lavori pubblici (arch. Maurizio Falzone), non avrebbe potuto modificare, prevedendo il pagamento degli oneri di concessione, il permesso di costruire a suo tempo rilasciato a titolo gratuito dal dirigente del dipartimento urbanistica (ing. Vincenzo Ortega). Il Comune, però, non si è arreso e ha deciso di proporre appello. A spingere l’Ente verso questa scelta è stata l’associazione “A testa alta”, che non ha mancato di farsi sentire, nel 2015, attraverso specifiche diffide. Ed è per questo che, a fronte di comunicati stampa “autoreferenziali” divulgati nell’immediatezza della decisione del C.G.A. e, soprattutto, di fronte all’assordante silenzio dell’attuale amministrazione, sentiamo il dovere di intervenire per dire la nostra, per tentare di fare il punto soprattutto sui benefici che oggi, dal nostro punto di vista, sono stati definitivamente conseguiti dalla cittadinanza. Che cosa ha stabilito il C.G.A.? È stata, anzitutto, definitivamente accertata la legittimità dell’intero iter procedimentale svolto dall’allora amministrazione Graci. In accoglimento dell’appello proposto dal Comune, il massimo organo di giustizia amministrativa in Sicilia ha infatti stabilito che la Giunta e il Sindaco avevano, in modo legittimo, ritenuto di «assegnare un obiettivo specifico gestionale a un dirigente di altro Settore, dato che il dirigente del Dipartimento competente era rimasto fermo nella posizione di non modificare il permesso di costruzione dichiarando dovuto il pagamento degli oneri di concessione dai quali la società era stata a suo tempo esentata e procedendo, evidentemente con l’ausilio di altre strutture (in primis, l’Avvocatura comunale) al recupero degli oneri stessi». Avendo il dirigente del Dipartimento Urbanistica «declinato più volte l’invito a perseguire l’obiettivo prefissato di porre in essere le attività necessarie per realizzare quanto richiestogli» e, dunque, «rimasti ineseguiti gli atti di indirizzo» — continua il C.G.A. — «è giocoforza che la competenza a provvedere in autotutela mediante la modifica del permesso di costruire sul presupposto che gli oneri di concessione siano dovuti – e in un contesto in cui emerge evidente un pregiudizio significativo per il pubblico erario – non possa che essere attribuita a un dirigente di Settore diverso da quello “normativamente affidatario” della funzione di rilascio di permessi come quello da modificare, ancorché titolare di attribuzioni affini a quest’ultimo». Appurato che «l’intero procedimento appare essersi svolto in maniera legittima, fino alla adozione della determinazione dirigenziale finale n. 71/2013», il C.G.A. ha preso in esame i motivi riproposti in appello da Iniziative Immobiliari, su cui il TAR non si era pronunciato perché ritenuti “assorbiti”. Uno dei motivi per i quali Iniziative Immobiliari riteneva illegittimi gli atti comunali riguardava proprio la sussistenza dei presupposti per aversi gratuità della concessione edilizia, in relazione al carattere di «preminente interesse pubblico» dell’intero progetto di porto turistico e delle opere realizzate, con conseguente esonero dal pagamento dei relativi oneri. Ed è con questo passaggio motivazionale che il C.G.A boccia questa censura, la principale tra quelle formulate da Iniziative Immobiliari, definitivamente sconfessando la tesi che è stata sempre sostenuta anche dal responsabile del Dipartimento Urbanistica, con singolare fermezza e in netta contrapposizione con gli interessi dell’Ente e, comunque, con i propositi manifestati dal Comune a partire dal 2011: «Al riguardo, non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, da un lato, come correttamente rileva la difesa comunale, entro un quadro normativo in materia in cui la regola è quella dell’onerosità del permesso di costruire, mentre le ipotesi di esonero costituiscono deroghe, le opere aventi specifica destinazione commerciale e ricettiva ai fini in discorso non possono essere considerate di “preminente interesse pubblico”; e dall’altro, come «la previsione di cui all’art. 2, lett. a), del d.P.R. n. 509/1997 sui porti turistici non sia tale da “esonerare dal pagamento degli oneri, comunque dovuti a fronte della previsione di funzioni non direttamente connesse quali commerciale e residenziale…”». Altro motivo di censura, riproposto in via subordinata da Iniziative Immobiliari, atteneva alla possibilità di scomputare, a “compensazione”, dagli oneri di concessione effettivamente dovuti o comunque reputati dovuti Comune di Licata nel 2013, i costi sostenuti per opere di urbanizzazione di pubblica utilità — quali parcheggi e verde pubblico — realizzate dall’operatore privato. Ed è questo il motivo accolto dal C.G.A., che al riguardo ha tenuto conto di «talune indubbie singolarità» della vicenda contenziosa (l’amministrazione ha ritenuto dovuti gli oneri a distanza di quasi sette anni dal rilascio del permesso di costruire, accordato a titolo gratuito) e di una nota del SUAP, datata 9 maggio 2012, che aveva considerato gli oneri di urbanizzazione afferenti l’intervento ampiamente compensati e interamente scomputati. Rideterminate in euro 3.202.098,99 le somme dovute al Comune di Licata a titolo di oneri di concessione e quantificato in complessivi euro 4.244.779,36 il valore delle opere di urbanizzazione riconoscibili nell’ambito delle opere in progetto (parcheggi pubblici per mq. 17.850,61 e aree a verde pubblico per complessivi mq. 26.980,24), il C.G.A. ha annullato gli atti impugnati statuendo, per effetto della compensazione eseguita, la non debenza di somme da parte della società Iniziative Immobiliari. «Restano fermi» — ammonisce il C.G.A. — «la necessità e l’obbligo, imprescindibili, a carico della società, di garantire la fruizione e l’uso pubblici effettivi delle opere di urbanizzazione de quibus». Dal punto di vista strettamente giuridico, la sentenza lascia un po’ perplessi là dove, pur in mancanza di qualunque previsione al riguardo in seno alla concessione edilizia e comunque di un’apposita convenzione con il Comune e la Regione, quest’ultima titolare del diritto dominicale sulle aree interessate, riconosce all’operatore privato, in contrasto con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, un vero e proprio “diritto” allo scomputo dei costi per le opere di urbanizzazione; la nota del SUAP E tuttavia, come associazione che ha di mira la tutela di spazi e beni comuni per sottrarli alle logiche speculative, possiamo ritenerci più che soddisfatti del risultato, poiché viene finalmente riconosciuta la necessità — e previsto uno specifico obbligo — di garantire la fruizione e l’uso pubblico “effettivi” delle aree a verde e dei parcheggi realizzati. È una conquista di tutti cittadini. Una conquista di cui la nostra città dovrebbe andare fiera. Ecco perché questo silenzio è davvero assordante.

Associazione A testa alta Il Consiglio Direttivo