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E’ stata emessa dal Giudice del Lavoro di Torino una sentenza che affronta una spinosissima ed attualissima questione relativamente al diritto di aspettativa retribuita durante la frequentazione di un dottorato straniero senza borsa di studio.

La vicenda riguarda una professoressa che, al fine di frequentare un dottorato di ricerca senza borsa di studio e presso una Università straniera, richiedeva al proprio dirigente scolastico di essere posta in aspettativa con diritto alla corresponsione della retribuzione. La richiesta dell’insegnante veniva accolta dal dirigente scolastico e l’insegnante iniziava il suo percorso formativo, mantenendo il diritto alla retribuzione e maturando l’anzianità lavorativa ai fini contrattuali e previdenziali.

Purtuttavia, dopo oltre un anno dal decreto autorizzativo, l’insegnante riceveva la revocata dell’aspettativa retribuita; l’intimazione di rientrare immediatamente in servizio e l’avvio della procedura per il recupero delle somme già percepite da parte del MIUR.

L’insegnante, con il patrocinio del suo difensore, l’avv. Francesco Carità, con studio a Licata, proponeva ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca.

A mezzo del suo difensore e dopo un processo durato appena un anno dinnanzi al Tribunale di Torino, l’insegnante otteneva una sentenza che accoglieva integralmente le sue richieste.

Il Giudice del Lavoro di Torino, difatti, dichiarava “infondata la pretesa del MIUR di ripetere le somme versate alla ricorrente a titolo di retribuzione per il periodo indicato”, accertava il pieno diritto alla retribuzione “con pieno diritto dell’anzianità lavorativa ad ogni fine contrattuale e previdenziale”; condannava il MIUR al pagamento delle spese legali.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino proponeva appello il MIUR, a mezzo dell’avvocatura dello Stato, appello rigettato con condanna alle spese per il MIUR, in accoglimento delle argomentazioni difensive ribadite in appello dalla professoressa, a mezzo del suo difensore, Avv. Francesco Carità.