Dopo l’annuncio del commissario Brandara circa l’impossibilità di fare ricorso all’articolo 191, ecco la prese di posizione dell’associazione A Testa Alta.

Accogliamo favorevolmente le dichiarazioni della Commissaria Straordinaria del Comune di Licata riguardo l’insussistenza – allo stato attuale – dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente prevista dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
È importante chiarire ai cittadini che il presupposto per l’adozione di tale ordinanza è una situazione eccezionale di necessità e urgenza, che deve essere accertata dagli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
Inoltre, la situazione deve essere tale da non consentire il ricorso agli ordinari strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, nel nostro caso, il Comune di Licata, quale socio della S.R.R. ATO 4 Agrigento Provincia Est – costituita per volontà del legislatore regionale (Legge Reg. n. 9/2010) per la gestione integrata dei rifiuti per ambito territoriale ottimale, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi regionali – può sollecitare e influire, con gli ordinari mezzi approntati dall’ordinamento, sulle decisioni che tale società consortile dovrà o potrà prendere in merito alla situazione venutasi a creare nella città di Licata, oltre che esercitare, da un punto di vista più generale, un incisivo potere di controllo sull’andamento della gestione.
Occorre anche informare la cittadinanza sul fatto che le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo in quelle peculiari situazioni in cui l’urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo alla stessa Amministrazione, per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.
E sotto tale profilo, nel nostro caso, si rendono necessari approfondimenti e verifiche, non potendosi aprioristicamente escludere la possibilità che il ritardo nell’avvio del servizio di gestione da parte della S.R.R. ATO 4 Agrigento Provincia Est, sia addebitabile, in tutto o anche in parte, allo stesso socio Comune di Licata che, senza un’adeguata programmazione, ha risposto al problema solo con atti emergenziali, contraddistinti – a nostro avviso – da notevoli criticità, sotto il profilo amministrativo e contabile, e rivelatisi comunque del tutto insufficienti.
Pertanto, riteniamo corretta la decisione assunta dalla Commissaria Straordinaria.
Nell’occasione smentiamo in maniera categorica il virgolettato “Il costo del servizio di raccolta e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani a Licata, negli ultimi due anni è triplicato”, presente in alcuni quotidiani e addebitato alla nostra associazione, posto che, dai dati preliminari sin qui raccolti nell’ambito dell’attività di monitoraggio civico svolta da A testa alta – desunti dalle determinazioni dirigenziali adottate nel periodo compreso tra il 01-01-2016 e il 31-12-2017 dal Dipartimento Servizi Finanziari del Comune di Licata che hanno comportato impegno contabile di spesa e liquidazione della stessa – emerge un aumento delle liquidazioni effettuate dal Comune di Licata nel settore rifiuti e, in generale dei servizi di igiene ambientali da € 4.550.208,23, nell’anno 2016, ad € 6.887.120,32 nell’anno 2017, di cui € 1.155.680,81 per impegni assunti nell’esercizio 2016. L’analisi, condotta sinora sulla base dei soli atti pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente, proseguirà con l’esame delle determinazioni assunte negli anni precedenti al 2016 e, quindi, con l’acquisizione di ulteriore documentazione mediante accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013.
Allo stato, pertanto, è prematuro e forzato avanzare giudizi o formulare qualunque ipotesi circa le cause dell’aumento dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti.

Antonino Catania, Irene Santamaria – Associazione A Testa Alta