Pubblicità

Il TAR Sicilia-Palermo, con Decreto Presidenziale del 17/9/2019, accogliendo la richiesta di misura cautelare monocratica urgente, ha disposto la sospensione della demolizione di un fabbricato sito a Licata a Torre di Gaffe.
Proprio venerdì scorso il Comune di Licata si era immesso nel possesso del bene ed aveva consegnato all’impresa esecutrice della demolizione il cantiere per procedere al relativo ripristino dello stato dei luoghi.
Dovendosi demolire soltanto il primo piano in quanto il piano terra è già oggetto di condono edilizio, l’impresa aveva approntato tutti gli interventi finalizzati ad eseguire manualmente la demolizione, mentre nelle more i comproprietari dell’immobile si erano rivolti al TAR chiedendo, appunto, la sospensione della demolizione. A sostenerli gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Liliana Azzarello.
I ricorrenti hanno dedotto nel loro ricorso di essere assolutamente ignari dei provvedimenti sanzionatori in quanto eredi di uno dei comproprietari che, a seguito della realizzazione del fabbricato e della presentazione della domanda di condono, era deceduto.
Pertanto, gli stessi hanno censurato l’esecuzione di tali provvedimento che non sono stati preceduti dalla notifica nei loro confronti di alcun atto, nonché la legittimità e fondatezza della domanda di condono presentata ai sensi della L. 326/2003, così come recepita dalla L.R. 15/2004 che, in relazione all’interpretazione fatta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, consentirebbe, appunto, di sanare i fabbricati realizzati nelle zone sottoposte a vincolo diretto, purché vi sia il nulla osta dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Allo stato, il TAR ha accolto la misura cautelare urgente ed ha fissato la prosecuzione del giudizio, quindi la demolizione è di fatto sospesa.