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federcons3Sempre nell’ottica di rendere i consumatori più consapevoli ed informati circa la tutela dei propri diritti, nonché a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, la Federconsumatori Licata ha redatto questa sintetica guida, che riguarda, potenzialmente, tutti coloro i quali hanno sottoscritto contratti di mutuo, prestito o finanziamento nei quali sia stata pattuita la corresponsione di interessi di mora per l’ipotesi di inadempienza nel pagamento delle rate.

  • Il cliente/consumatore deve sempre essere in possesso del contratto di mutuo, l’unico documento valido per accertare la sua situazione.
  • Se il cliente/consumatore non è in possesso del contratto deve fare richiesta alla banca di una copia, copia che deve necessariamente essergli consegnata.
  • Sulla base delle indicazioni presenti nel contratto è necessario valutare con grande attenzione il tasso d’interesse applicato sul mutuo. Considerando che si tratta di un controllo piuttosto specifico i debitori possono ovviamente richiedere l’aiuto di una persona esperta (un ragioniere oppure un commercialista).
  • Il tasso di interesse deve poi essere confrontato con il tasso di soglia. Nel senso che se dal contratto dovesse emergere che gli interessi di mora si applicano sull’intera rata, comprensiva di capitale ed interessi, allora bisognerebbe verificare se la somma tra interessi di mora e interessi di ammortamento sia superiore al c.d. tasso soglia. Se così fosse, vi sarebbero i margini per invocare l’applicazione dell’art. 1815 C.C: “Se sono convenuti interessi usurari , la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
  • Nel caso in cui il tasso d’interesse risulti più elevato rispetto al tasso di soglia, il debitore deve inoltrare una diffida alla banca, diffida in cui si chiede che venga messo in atto il principio secondo cui quel contratto non è valido.
  • Se la banca segue i diritti del debitore la situazione può dirsi conclusa. Se invece la situazione non si dovesse risolvere è ovviamente necessario richiedere una perizia e poi necessariamente agire.
  • In alternativa alle dispendiose vie legali vi è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo indipendente ed imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Un sistema di risoluzione stragiudiziale (non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
  • Il cliente/consumatore può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario finanziario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice, il quale non potrà non tener conto della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione.
  • A mezzo della predetta pronuncia, sono stati sanciti due nuovi ed importanti principi a favore dei consumatori/risparmiatori: i mutui con tassi usurai possono essere annullati interamente; b) il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto.
  • In altri termini, per determinare se gli interessi applicati sono “di tipo usuraio” bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, commissioni di massimo scoperto, interessi di mora ecc.; questo complessivo ammontare sarà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ”: se questo è superiore al “tasso soglia” (cioè il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il rapporto è in usura e, quindi, potrà essere richiesto l’annullamento.
  • Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora, le spese comunque denominate ecc., sommate al tasso degli interessi, sforano la soglia dei tassi ufficiali fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996, il mutuo è invalido.
  • Diretta conseguenza di tali principi è che il consumatore al quale la banca abbia applicato un interesse di mora che, sommato al tasso di interesse previsto per il piano di ammortamento, sfori il tasso soglia, potrà opporsi alle pretese avanzate dall’istituto di credito e potrà chiedere la restituzione delle somme dallo stesso già corrisposte ed indebitamente percepite dalla Banca.
  • Inoltre, grazie alla pronunzia della Suprema Corte, anche i consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca hanno oggi un’arma in più per far valere i propri diritti.

Il responsabile dott. Angelo Pisano