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1000585_147480495459514_674050441_nSempre nell’ottica di rendere i consumatori più consapevoli ed informati circa la tutela dei propri diritti, la Federconsumatori Licata rende noto che è possibile richiedere la cancellazione dell’iscrizione al Crif e agli altri sistemi di informazioni creditizie nel caso in cui il preavviso di segnalazione viene comunicato con posta ordinaria e non con racc. a/r.

È bene sapere che dal 2005 [1] è in vigore una disposizione poco nota che può destabilizzare il sistema delle centrali rischi.

Essa esige che, nell’eventualità di ritardi nei pagamenti da parte del consumatore, la banca o la finanziaria che procede a comunicare la morosità ai sistemi di informazioni creditizie deve prima dare avviso all’interessato dell’imminente registrazione.

 

Ebbene, questa è una disposizione poco applicata o, sovente, adempiuta a mezzo di una comunicazione inviata con posta ordinaria, raramente con raccomandata a/r, sicché non vi è alcuna prova dell’avvenuta conoscenza da parte del destinatario.

 

Per tale motivo sono sempre più numerosi i ricorsi all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) al fine di ottenere la cancellazione delle segnalazioni illegittime a causa della mancata ricezione del preavviso.

 

La decisione n. 3089/2012 del Collegio di Coordinamento dell’ABF ha stabilito che se una banca o una finanziaria ha segnalato un proprio cliente nei Sic con comunicazione spedita con posta ordinaria (e non con racc. a/r o altro mezzo equivalente che assicuri la prova della ricezione della comunicazione, la PEC ad es.), queste devono anzitutto allegare una copia di siffatta missiva e, comunque, devono dimostrare l’avvenuta conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.

 

Tuttavia non esultiamo, infatti la mera posta ordinaria non implica automaticamente l’illegittimità della segnalazione, ma onera l’intermediario finanziario a fornire la prova che il destinatario ne ha avuto, in qualsiasi modo, conoscenza. Se la banca non è in grado di provare la ricezione, e il consumatore dichiara di non aver ricevuto il preavviso, la segnalazione è sempre illegittima e deve essere cancellata (cfr. ABF Collegio Milano, decisione n. 2083/2013; Collegio Roma, decisione n. 1669/2013; Collegio Napoli, decisione n. 2633/2013).

 

Peraltro, per offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità alla centrale rischi privata, il preavviso di segnalazione deve pervenire al destinatario in tempo utile, affinché il presupposto della segnalazione possa essere “tempestivamente” eliminato e, in ogni caso, prima che l’avviso al Sic sia effettuato (cfr. ABF Collegio Roma, decisione n. 1845/2013).

 

La Federconsumatori Licata è a disposizione degli interessati nei giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 presso i locali della Cgil siti in corso Umberto 165.

 

[1] Art. 4, VII co. del ”Codice Di Deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante della Privacy del 2004 e in vigore dal primo gennaio 2005.