L’Ufficio Elettorale rende noto che tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabilità dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 12 della medesima legge, sono invitati a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) ec), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio.

c) i ministeri di qualsiasi culto ei religiosi di ogni ordine e congregazione.

Le domande, compilate su appositi moduli in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale del Comune, dovranno pervenire, corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento, entro e non oltre il 31 luglio, per consegna diretta all’Ufficio Elettorale dell’Ente o per posta certificata all’indirizzo [email protected] .

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

IL DELEGATO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI – Dott. Giuseppe Cottitto