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Nel 2012, il Distretto Minerario di Caltanissetta infliggeva al sig. B.C., imprenditore di Licata (AG) una sanzione per oltre 20.000 mila, per aver svolto, in assenza di autorizzazione, attività estrattiva di materiale calcareo su terreni di sua proprietà siti nel territorio del Comune di Licata; oltre alla preclusione, per lo stesso, di poter ottenere, per dieci anni, qualsivoglia autorizzazione all’esercizio di cave sul territorio regionale.

Al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti e alle violazioni contestate, il sig. B.C. decideva allora di agire in giudizio, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, impugnando il provvedimento sanzionatorio allo stesso inflitto.

Contestata l’assenza di prove da cui potesse emergere una qualsiasi forma di responsabilità del proprio assistito, gli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza evidenziavano, inoltre, come, sebbene proprietario dei terreni interessati dalla contestata escavazione, il sig. B.C. non ne avesse di fatto mai avuto la disponibilità materiale, avendo ceduto il fondo in comodato d’uso a terzi e stipulato successivamente un preliminare di vendita dei terreni coinvolti dall’attività estrattiva sanzionata.

La Corte di Cassazione, preso atto di tali circostanze, ha accolto il ricorso e, in adesione alle tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva ritenuto il sig. B.C. responsabile, in quanto proprietario dei terreni, della contestata escavazione, rilevando che, invece, “per affermare la responsabilità del proprietario del terreno con la persona fisica che materialmente eseguì o diresse le operazioni di escavazione la Corte avrebbe dovuto accertarsi che al momento di tali operazioni il proprietario non risultasse sostituito dal altro soggetto titolare di un diritto personale di godimento trovante titolo nei contratti di comodato”.

Ne seguiva un giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, Sezione I Civile, che dopo una discussione orale delle parti, al termine dell’udienza di oggi, emetteva la sentenza del 15.03.2023, accertando la definitiva illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in considerazione del fatto che l’Assessorato all’Energia, su cui grava l’onere della prova, non ha debitamente provato chi fosse l’autore dell’attività di estrazione asseritamente abusiva.

Inoltre, con la sentenza appena ricordata la Corte d’appello di Palermo ha condannato l’Amministrazione al pagamento in favore del sig. B.C. delle spese di lite relative ai quattro gradi di giudizio espletati.

Per effetto delle sentenze appena ricordate si chiude definitivamente la lunga vicenda processuale, al termine della quale il sig. B.C. potrà tornare liberamente alla conduzione dell’attività estrattiva.