Approvazione regolamento dehors, intervento dei consiglieri comunali di Forza Italia Angelo Ripellino e Luigi Lanza.
Con la presente nota, i sottoscritti consiglieri comunali di Forza Italia – nel rispetto del principio di informazione dovuto ai cittadini sugli atti politico-amministrativi adottati dal civico consesso – intendono dare, in sintesi, notizie in merito all’approvazione del regolamento dei cosiddetti “Dehors”. Regolamento in alcune parti da noi non condiviso e per cui abbiamo presentato specifici emendamenti tesi ad apportare le modifiche finalizzate a renderlo più equilibrato e funzionale sia in termini di sicurezza e tutela della mobilità pedonale, sia in termini di decoro urbano, della loro funzione fortemente positiva per lo sviluppo ed il sostegno del commercio e del miglioramento dell’offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, oltre a rappresentare valido elemento di aggregazione sociale e di rivitalizzazione economica della città. Purtroppo, delle cinque proposte emendative da noi presentate, solo una ha avuto esito positivo avendo ottenuto il voto favorevole (utile alla sua approvazione) da un componente della maggioranza. Va anche detto che immediatamente dopo aver espresso il proprio voto favorevole, il consigliere in questione (forse richiamato agli ordini di scuderia) è intervenuto nel tentativo di cambiare la precedente decisione, cosa che non è stata consentita solo grazie al deciso intervento della presidente del consiglio, la quale ha dimostrato fermezza ed equità (dato che in una votazione precedente non era stato consentito di fare la stessa cosa ad un consigliere di minoranza), un gesto rilevante per cui è doveroso, da parte nostra, esprimere il pubblico plauso. L’approvazione di questo unico emendamento ha, comunque, consentito di apportare significative modifiche all’art. 5, che di fatto vanno a rendere meno restrittive e di più semplice attuazione le “Norme per l’allestimento di dehors in piazze, aree pedonale. Nello specifico viene significativamente ridotto il divieto di collocazione dei dehors in prossimità di chiese e edifici d’interesse storico, limitandolo solo ed esclusivamente in corrispondenza dei sagrati e degli accessi principali. Provvedendo, nel contempo, ad eliminare tutta quella parte che prevedeva l’estensione del divieto in corrispondenza anche ai vari accessi secondari, ed imponendo di lasciare lungo il muro perimetrale di detti immobili una zona libera di rispetto di almeno m. 5. Divieti e limitazioni che se non fossero stati cassati (in considerazione della rilevante presenza di chiese ed edifici storici nella nostra città) avrebbero di fatto reso impraticabile la collocazione di dehors specialmente nel nostro centro storico. Sono stati inoltre eliminati i commi 5, 5 bis e 6, (che prevedevano per la concessione del suolo pubblico tutta una serie di criteri e parametri che tenevano conto della proporzione della superficie interna del locale e della tipologia di attività svolta (roba da azzecca garbugli). Grazie all’approvazione del nostro emendamento si potrà ottenere la concessione del suolo pubblico per installazione di dehors seguendo un solo unico criterio di rapporto dimensionale: in pratica l’utilizzo dello spazio antistante l’attività di riferimento, con uno sviluppo pari all’estensione dei locali dell’attività sulla strada stessa. Possono, però, essere concesse dimensioni maggiori,previo ottenimento dell’autorizzazione dei proprietari dei fronti interessati dallo sviluppo dei dehors e, comunque, non può esseresuperata la superficie max concedibile di mq 40 o ostacolare l’accesso a qualsiasi proprietà privata o pubblica. Sempre in merito all’art 5, vengono casati i commi 7 e 8, che sono statisostituti con il seguente un unico: “Per i dehors di tipo A e B è consentito, sempre nei limiti dimensionali e di rispetto dello spazio asservito al transito dei pedoni (cm 200 fuori dal centro storico e cm 150 all’interno del centro storico), l’occupazione in deroga di tipo “mista” (parte sul marciapiede e parte sulla carreggiata) entro la segnaletica degli stalli di sosta (max 150 cm dal bordo esterno del marciapiede) e previo parere positivo della polizia municipale che ne attesti il rispetto del codice della strada in materia di sicurezza veicolare. Si è ottenuta, infine, la modifica del comma 9, rimodulandolo come segue: “Nelle ZTL a carattere permanente e/o stagionale, durante la loro efficacia, è consentita in deroga l’installazione dei dehors tipo A anche sulla carreggiata e sugli stalli di sosta, ma nel pieno rispetto della fascia per il transito dei pedoni e per il passaggio (cm 350) dei mezzi di soccorso il tutto con le limitazioni di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo”. La bocciatura degli altri quattro emendamenti (il numero dei consiglieri d’opposizione presenti era inferiore a quello dei consiglieri di maggioranza), non ha reso possibile apportare al regolamento ulteriori modifiche migliorative di non poco conto. Come ad esempio l’eliminazione del divieto di realizzare dehors di tipo C, nella Piazza Attilio Regolo, via Principe di Napoli, via Marianello, Corso Argentina, Piazza Progresso, Piazza Duomo, Piazza S. Angelo, Piazza della Vittoria, Piazza Matteotti, Piazza Elena, Corso Roma, Corso Umberto e nelle vie, corsi e piazze di interesse storico, artistico e architettonico. In pratica sarà vietato in quasi tutta la città di installare dehors realizzati con utilizzo di pergotenda e/o pergole bioclimatiche con sedie, tavoli ed eventuale pedana all’interno del perimetro concesso, impedendo di fatto l’utilizzo dello spazio esterno nei mesi invernali (possibilità, invece concessa senza problemi in tutte le più rinomate città turistiche d’Italia). Sono stati bocciati anche gli emendamenti che avrebbero permesso il rilascio della concessione del suolo pubblico agli esercenti che avessero dimostrato la propria regolarità contributiva presentando la ricevuta di pagamento della sola annualità più prossima alla prescrizione. La maggioranza ha voluto, invece, confermare che per il rilascio della concessione del suolo pubblico, bisogna, non solo pagare un’annualità fra quelle non in prescrizione, ma bisogna dimostrare di aver concordato piano di rateizzazione dei tributi previsti per le altre residue annualità non in prescrizione e di aver pagato regolarmente le rate alle scadenze previste nello stesso piano di rateizzazione concordato con l’ufficio. Un atteggiamento e una scelta, a nostro avviso, troppo rigida e che certo non aiuta a creare l’auspicato rapporto collaborativo fra contribuente ed erario. Perché non accettare il pagamento della sola annualità più prossima alla prescrizione, visto che la concessione ha, comunque durata annuale, e visto che per essere rinnovata bisogna anche per l’anno successivo dimostrare di aver pagato un’altra cartella tributaria diventata a sua volta la più prossima alla prescrizione?
Non abbiamo capito, infine, il motivo per cui è stato respinto l’emendamento che avrebbe esteso la possibilità di consentire l’occupazione in deroga di tipo “mista” anche sulla carreggiata ed entro la segnaletica degli stalli di sosta concedendo l’utilizzo di un massimo di 250 cm, dal bordo marciapiede, negli stalli a spina di pesce. Mentre è possibile, invece, utilizzare lo spazio di 150 cm dal bordo esterno del marciapiede negli stalli orizzontali. Una cosa è risultata, comunque, certa e cioè che la maggioranza, pur se ridotta ad esigui numeri, continua a imporre la sua esclusiva visione delle cose, respingendo qualsiasi occasione di dialogo, collaborazione e/o condivisione con chi non la pensa come loro.