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La signora M.C. residente a Palma di Montechiaro, è proprietaria di un fabbricato realizzato abusivamente nel Comune di Palma di Montechiaro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

In relazione al predetto fabbricato, veniva presentata innanzi al Comune di Palma di Montechiaro domanda di condono e la richiesta di nulla osta paesaggistico in sanatoria alla Soprintendenza di Agrigento.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, in ossequio a quanto stabilito alla circolare n. 2/2016 dell’Assessorato del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, esprimeva il preavviso di parere favorevole per il rilascio del richiesto nulla osta, subordinandolo, tuttavia, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

Con successivo provvedimento, la Soprintendenza di Agrigento ingiungeva al sig. M.C. la predetta sanzione paesaggistica in misura superiore ad € 26.000.

Avverso tale provvedimento il sig.ra M.C., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, proponeva ricorso innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensione.

In particolare, gli Avvocati Rubino ed Airo’ censuravano, tra l’altro, l’illegittimità della sanzione pecuniaria non preceduta dal rilascio del nulla osta paesaggistico e l’illegittimità della prassi seguita dall’Amministrazione in ossequio alla predetta circolare 2/2016.

Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino ed Airo’, in via cautelare ha sospeso l’efficacia della sanzione paesaggistica inflitta dalla Soprintendenza di Agrigento, in assenza del preventivo nulla osta paesaggistico.

In esito alla trattazione di merito, il TAR Palermo, definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso osservando che: << la norma è assolutamente chiara nel prevedere che il pagamento della sanzione pecuniaria segue l’accertamento della compatibilità paesaggistica, in cui rinviene il proprio presupposto logico e giuridico.

Il parere di compatibilità paesaggistica si pone, in particolare, in un rapporto di totale autonomia rispetto all’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, trattandosi di un’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici, che costituisce una vera e propria sanzione amministrativa, e non una forma di risarcimento del danno, tale per cui il suo versamento da parte del privato non può costituire una condizione di assentibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.>>.

Per effetto della predetta pronuncia la ricorrente potrà ottenere il richiesto nulla osta, in assenza del preventivo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 del D.lgs. 42/2004.