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I recenti articoli pubblicati da alcuni organi di stampa relativamente a cartelle Tarsu giudicate nulle per vizi di notifica necessitano di opportune precisazioni.

In particolare quanto rappresentato, prendendo spunto solo da una delle recenti sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento fornisce un’immagine assolutamente parziale, distorta e non conforme all’attuale assetto normativo in materia di notifica di atti amministrativi afferenti tributi locali tramite posta. In merito alla notifica a mezzo raccomandata A/R, si precisa che oggi gli atti di accertamento afferenti tributi locali possono essere legittimamente e correttamente notificati, oltre che tramite Poste Italiane, anche a mezzo del servizio di poste private.

Infatti, con il D. Lgs. 58/11 si è modificato l’art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999, abolendo la quota di monopolio prima prevista in favore del fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. e relativa agli invii raccomandati attinenti procedure amministrative, mantenendo nel contempo, per esigenze di ordine pubblico, la sola riserva di notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada. Da quanto sopra esposto consegue che, a decorrere dal 30 aprile 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58):

– la raccomandata P.A., relativa alle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione, non rientra più nell’area riservata al Fornitore del servizio universale (FSU) Poste Italiane S.p.A.;

– gli operatori postali in possesso di licenza individuale possono fornire il servizio postale di raccomandata non rientrante nell’area di riserva, quindi anche quello relativo alle procedure amministrative (ormai non più sottoposto a riserva), con il medesimo valore giuridico dell’analogo servizio svolto dal Fornitore del Servizio Universale come chiarito dallo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico.

Tra detti operatori, rientrano certamente gli agenti postali che hanno fornito il servizio per conto del Comune di Licata, essendo gli stessi in possesso sia di autorizzazione generale sia di licenza individuale  e, quindi, legalmente abilitati alla fornitura degli invii raccomandati attinenti procedure amministrative, conformemente alla nuova normativa del settore postale. In senso conforme, peraltro, si è recentemente pronunciata anche la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale,  con le sentenze nn. 116/17 (depositata in data 02.02.2017), 280/17 e 304/17 (depositate in data 15/02/2017), sottolinea la piena legittimità della notifica tramite postalizzatore  privato in possesso di licenza individuale in seguito alla modifiche introdotte con il D. Lgs. 58/2011.

Invito quindi a non soffermarsi solo sulla sentenza della CTP di Agrigento, che sarà appellata perché richiama la norma del 1999 e non le successive modifiche, ma anche le altre sentenze recentemente emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ed appena citate,  le quali hanno (correttamente) sancito la piena legittimità della notifica tramite poste private degli atti di accertamento afferenti tributi locali, così ribaltando e sconfessando l’errato principio emerso nella sentenza citata.

Invito inoltre la popolazione a non farsi un’idea distorta proveniente dalla sentenza, intanto perché la maggior parte dei ricorsi analoghi andati a sentenza sono terminati a favore del Comune con pagamento delle spese per i ricorrenti,  e si invitano i legali a dare un’informazione complessiva della vicenda, altrimenti si promuove l’evasione ed il ricorso a impugnazioni strumentali e pretestuose.

Luigi Cellura – Assessore alle Finanze e Riscossione tributi