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gruppo_licatalabRiceviamo e pubblichiamo un’interrogazione consiliare del gruppo “Ora Licata Lab”.

I consiglieri comunali del gruppo “Ora Licata Lab” Angelo Iacona (capogruppo) Violetta Callea e Ildegardo Sorce, stamani hanno presentato un’interrogazione scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale “per la riduzione aliquota Imu per fabbricati inagibili/inabitabili, storico-artistici, ricadenti nel centro storico e per contribuenti anziani e disabili residenti in luoghi di cura e case di riposo”, chiedendo di risposta nel primo question-time utile, cosi come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale. Gli interroganti, dopo aver premesso “che il versamento dell’ Imu (ora ricompreso nella nuova Imposta Unica Comunale IUC introdotta dalla legge di stabilità 2014) dovuto sul patrimonio immobiliare, può essere ridotto o non dovuto in presenza di determinate condizioni oggettive( dell’immobile) o soggettive( del contribuente) e che , ai sensi dell’art. 13 comma 3 D.L. 201/2011 l’IMU è ridotta al 50%: quando i fabbricati siano inagibili o inabitabili (ai sensi dell’art. 8. D.lgs. 504/1992), per un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per l’ esistenza di crolli parziali/totali dell’immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali o per mancanza o insufficienza di servizi igienici essenziali o per mancanza o inefficienza degli impianti di riscaldamento-idrico-elettrico. Lla condizione di inagibilità/inabitabilità deve essere accertata dall’Ufficio tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario dell’immobile e, in alternativa, il proprietario ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva con idonea documentazione allegata;  quando presentino un interesse storico-artistico ai sensi dell’art.10 decreto legislativo 42/2004. Sono questi immobili che godono di particolare tutela, formalizzata attraverso una dichiarazione di interesse, con la quale è certificata la sussistenza, in capo all’edificio di un requisito di importanza storica o artistica. Considerato che molte agevolazioni previste nel regime ICI nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà sono state demandate alle decisioni dei singoli Comuni e ritenuto che il nuovo disposto normativo art. 13 comma 10 d.l. n. 201 del 2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di riposo, case di cura in maniera permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata; i tre interrogano l’Amministrazione per sapere se la stessa non ritenga opportuno:  ridurre del 50%, come imposto dall’ art. 13 comma 3 D.L. 201/2011 l’aliquota dovuta dai contribuenti proprietari di immobili di fatto inagibili/inabitabili  o dichiarati di interesse storico-artistico (estendendo possibilmente  le agevolazioni ai residenti, ai proprietari, ai commercianti e agli artigiani del centro storico della città di Licata, al fine di promuovere e sostenere la creazione di impresa, lo sviluppo dell’imprenditorialità esistente,  favorire i processi occupazionali, promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, quale politica attiva del lavoro e di sviluppo sociale sul proprio territorio e rivitalizzare il centro storico;  prevedere agevolazioni per chi, abitando nel centro storico ed avendo la propria abitazione costituita da più unità immobiliari- categorie catastali A/4-A/5- A/6- anche se di fatto unica residenza, è costretto a pagare  le unità immobiliari diverse dalla prima quali seconde case e quindi, oggi, con l’aliquota del 10,60%; applicare le succitate riduzioni-agevolazioni ai sensi dell’ art. 13 comma 10 d.l. n. 201 del 2011, per i proprietari /usufruttuari  di immobili  anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di riposo in maniera permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata e, conseguentemente, considerare tali immobili quale abitazione principale, riducendo l’aliquota dovuta, reperendo i fondi necessari a bilanciare il minor gettito  nella entrate per accertamento di maggiore evasione fiscale e per  sanzioni relative alla violazione codice della strada oltre che nella spending review.

Angelo Iacona – Ildegardo Sorce – Violetta Callea